Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6474 del 31/03/2015 (Rv. 634992 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria di incompetenza - Conflitto sollevato dal giudice di pace successivamente adito - Esaurimento della fase di trattazione - Inammissibilità del regolamento - Sussistenza - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui, con conseguente preclusione della questione di competenza. (Nella specie, il giudice di pace - dopo aver fatto precisare alle parti le conclusioni - aveva provveduto a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., contestualmente alla pronuncia, con separato provvedimento, di una sentenza con cui dichiarava inammissibile una delle domande attoree).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)