Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10845 del 17/05/2011 (Rv. 618045 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria di incompetenza - Conflitto da parte del giudice di pace successivamente adito - Condizioni - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui, - nella specie per essere la causa di opposizione all'esecuzione già stata rimessa in decisione - con conseguente preclusione della questione di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)