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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10845 del 17/05/2011 (Rv. 618045 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Declaratoria di incompetenza - Conflitto da parte del giudice di pace successivamente adito - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618045-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

Quando, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte di altro giudice, la causa prosegue in riassunzione davanti al giudice di pace ritenuto competente, questi può rilevare, a sua volta, la propria incompetenza e sollevare il conflitto per ragioni di materia o di territorio inderogabile, sempre che la fase di trattazione non si sia consumata davanti a lui, - nella specie per essere la causa di opposizione all'esecuzione già stata rimessa in decisione - con conseguente preclusione della questione di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 28 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)