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Sez. U, Sentenza n. 2524 del 06/10/1964 (Rv. 303780 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - AUTONOMIA - PUBBLICITA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1964-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303780-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI IN GENERE - RAPPORTO DI LAVORO - AUTONOMIA - PUBBLICITA DEL RAPPORTO - IRRILEVANZA.*

Il rapporto previdenziale, sia esso relativo all'Assicurazione obbligatoria per l'invalidita e la vecchiaia od anche all'Assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, ha carattere di autonomia rispetto al rapporto di prestazione d'opera, al quale si riferisce e si affianca, giacche e da questo differente per fonte, causa, soggetti e contenutò tale autonomia non viene meno neppure se il prestatore di opera sia un dipendente dello stato e di altro ente pubblico, giacche neppure in tal caso il rapporto assicurativo trova la sua causa in quello d'impiego.*

Riferimenti normativi: Legge 06/07/1939 num. 1035 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)