Sez. 4, Sentenza n. 27466 del 26/03/2009 Cc. (dep. 06/07/2009) Rv. 245108 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE | Proscioglimento con formula non di merito da una delle imputazioni - Idoneità a fondare la restrizione della libertà personale - Conseguenze - Esclusione del diritto alla riparazione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - IN GENERE
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di queste, semprechè autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà, impedisce il sorgere del diritto, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto che il giudice di merito aveva fatto corretta applicazione del suddetto principio, non riconoscendo il diritto alla riparazione in una vicenda in cui l'imputato, pur prosciolto nel merito da alcune delle imputazioni, era stato prosciolto per prescrizione da altra imputazione, costituente, anche per se sola, attesi i limiti edittali, titolo legittimante l'emissione o il mantenimento del provvedimento cautelare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)