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Sez. 4, Sentenza n. 421 del 09/02/1996 Cc. (dep. 04/04/1996) Rv. 204426 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere | Processo cumulativo - Proscioglimento con formula non di merito anche per una imputazione - Diritto alla riparazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204426-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.) deve ritenersi che, nel caso di processo cumulativo, se il provvedimento restrittivo della libertà è fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola fra queste, - sempreché autonomamente idonea a legittimare la compressione della libertà stessa, - impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il pieno proscioglimento dalle altre imputazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)