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Sez. 1, Sentenza n. 930 del 09/05/1962 (Rv. 251512 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DEL DIFENSORE - MANCANZA - NULLITA DELLA PROCURA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1962-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251512-01

PROCEDIMENTO CIVILE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE - DA PARTE DEL DIFENSORE - MANCANZA - NULLITA DELLA PROCURA - ESCLUSIONE.*

La mancata certificazione, da parte del difensore, dell'autografia della firma del mandante, nella procura in calce alla citazione, non produce la nullita del mandato ad litem giusta il primo comma ed il secondo comma dell'art 156 cod proc civ, sia perche la nullita non e comminata dalla legge sia perche la mancata certificazione non incide nei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto (formazione del rapporto processuale attraverso la Costituzione in giudizio del procuratore nominato), laddove, ai sensi del successivo terzo comma, l'eventuale nullita non potrebbe essere pronunciata qualora la procura raggiunga ugualmente lo scopo cui e destinata mediante la Costituzione in giudizio, sulla base della procura stessa, del mandatario ad litem.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)