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Sez. 2, Sentenza n. 7184 del 04/08/1997 (Rv. 506402 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Mancata sottoscrizione da parte del difensore della certificazione della autografia della firma del ricorrente - Nullità del mandato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506402-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte del difensore non vale a rendere a lui riferibile anche la dichiarazione di autenticità della firma apposta dalla parte alla procura rilasciata a margine o in calce al ricorso medesimo, sicché in difetto di sottoscrizione autografa di tale dichiarazione da parte del difensore stesso, la procura speciale non è rilasciata in forma autentica e non è idonea a ricollegare con certezza l'attività del professionista al titolare della posizione sostanziale controversa che figura quale conferente il mandato defensionale, con l'ulteriore conseguenza che l'invalidità della procura rende inammissibile il ricorso (nella specie al testo della procura rilasciata a margine del ricorso, dopo la firma del conferente, seguiva la dicitura dattilografa "vera la superiore firma" seguita dal nome dattiloscritto del professionista, senza alcuna sottoscrizione autografa da parte del medesimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)