Sez. 2, Sentenza n. 2450 del 14/12/1965 (Rv. 314561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MALATTIA DEL PRESTATORE D'OPERA - MANCATA COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - MALATTIA DEL PRESTATORE D'OPERA - MANCATA COMUNICAZIONE E DOCUMENTAZIONE - EFFETTI.*
Intervenuto il licenziamento del prestatore di lavoro subordinato, gia assente dal lavoro per malattia, questa, se non e stata comunicata e documentata nel termine prescritto, e da considerarsi inesistente. In tale ipotesi, percio, non operano ne il principio secondo cui la malattia del lavoratore sospende il decorso del termine di preavviso di licenziamento, ne la norma del patto collettivo secondo cui il termine iniziale del preavviso stesso decorre dalla meta o dal primo del mese successivo alla data del licenziamentò ne la durata della malattia puo essere calcolata nel periodo utile ai fini della indennita di anzianita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)