Sez. L, Sentenza n. 1329 del 24/02/1984 (Rv. 433457 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO - MALATTIA DEL LAVORATORE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL PREAVVISO - EFFETTO IMMEDIATO DELLA MALATTIA - INOSSERVANZA DI EVENTUALI FORMALITÀ PREVISTE CONTRATTUALMENTE PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAUSA GIUSTIFICATIVA DELL'ASSENZA O DEL SUO PROLUNGAMENTO - RILEVANZA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO ("AD NUTUM") - PREAVVISO - MALATTIA DEL LAVORATORE - SOSPENSIONE DEL DECORSO DEL PREAVVISO - EFFETTO IMMEDIATO DELLA MALATTIA - INOSSERVANZA DI EVENTUALI FORMALITÀ PREVISTE CONTRATTUALMENTE PER LA DIMOSTRAZIONE DELLA CAUSA GIUSTIFICATIVA DELL'ASSENZA O DEL SUO PROLUNGAMENTO - RILEVANZA - LIMITI.*
Ai sensi dell'art. 2110 cod. civ. l'insorgere di uno stato morboso del lavoratore in pendenza del termine di preavviso di licenziamento o il protrarsi del medesimo stato rispetto alla scadenza dell'originaria prognosi hanno di per sè efficacia sospensiva di tale termine - salve le Disposizioni sulla durata del così detto periodo di comporto -, indipendentemente dalla osservanza delle formalità e dei tempi che la normativa contrattuale eventualmente imponga per la dimostrazione della causa giustificativa dell'assenza o del suo prolungamento con la conseguenza che, ove queste siano state omesse o ritardate, possono, per tale fatto, venire in rilievo soltanto come una nuova ragione di licenziamento, necessitante non solo della manifestazione specifica di volontà in questo senso da parte del datore di lavoro, ma anche di una nuova valutazione, in Sede di controllo giurisdizionale sotto i vari profili, anche soggettivi, che condizionano la legittimità del recesso, senza che il caso delle suddette omissioni sia puramente e semplicemente assimilabile a quello dell'inesistenza della malattia o della cessazione di essa in tempo utile per consentire la operatività dell'originario licenziamento alla scadenza del termine di preavviso. (V 4915/83, mass n 429802; (V 339/81, mass n 410790; (V 1523/77, mass n 385235; (V 2450/65, mass n 314561).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)