Sez. 2, Sentenza n. 3866 del 04/12/1969 (Rv. 344211 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - REQUISITI - ADERENZA DELLE COSTRUZIONI PER L'INTERO FRONTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI NELLA PARTE NON ADERENTE - SUFFICIENZA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - COSTRUZIONI IN ADERENZA - IN GENERE - REQUISITI - ADERENZA DELLE COSTRUZIONI PER L'INTERO FRONTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - RISPETTO DELLE DISTANZE LEGALI NELLA PARTE NON ADERENTE - SUFFICIENZA.*
Ricorre l'ipotesi di costruzione in aderenza, disciplinata dall'art 877 cod civ, quando la nuova opera e quella preesistente combacino tra loro, pur essendo autonome dal punto di vista strutturale, di guisa che la demolizione della vecchia costruzione non pregiudicherebbe la consistenza e la staticita della nuova, strutturalmente staccata ed indipendente dal muro limitrofo dell'altrui costruzione, alla quale e contigua. Perche una costruzione possa dirsi attuata in aderenza ad altra preesistente, non e necessario che combaci con questa per l'intero tratto in cui i due edifici si fronteggiano. E sufficiente che la nuova costruzione, nella parte in cui non combaci con l'attigua, rispetti le distanze legali prescritte, cosi da non dar luogo ad intercapedini dannose e pericolose per presunzione juris et de jure. (V 1992-69, massima n 341214 1577-67, massima n 328358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 877
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)