Sez. U, Sentenza n. 1114 del 03/02/1994 (Rv. 485207 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - In genere | Amministrazioni pubbliche subentrate all'O.N.M.I. - Rapporto di lavoro con i medici in attività presso i consultori dell'O.N.M.I. - Natura - Controversie relative - Giudice ordinario - Giurisdizione - Devoluzione - Regolamenti ed atti amministrativi riguardanti detto rapporto - Disapplicazione - Ammissibilità.
Igiene e sanità pubblica - Professioni ed arti sanitarie - Professioni sanitarie - In genere
Il rapporto di lavoro fra i medici che prestano la propria opera presso i consultori della disciolta O.N.M.I. e le amministrazioni pubbliche subentrate alla medesima integra (in difetto del requisito della subordinazione) un rapporto di lavoro autonomo, sia pure connotato dai caratteri della cosiddetta parasubordinazione, dal quale derivano posizioni soggettive configurabili come diritto soggettivo e non suscettibili di affievolimento per determinazione unilaterale di tali amministrazioni; mentre la fonte regolamentare di disciplina del rapporto stesso - le cui controversie (come, nella specie, quella relativa a compensi per l'opera prestata) spettano quindi alla giurisdizione del giudice ordinario - e la natura amministrativa di atti ad esso relativi ne possono comportare soltanto la disapplicazione (ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E) da parte dello stesso giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)