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Sez. U, Sentenza n. 813 del 22/11/1999 (Rv. 531365 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medico "convenzionato" - Natura del rapporto con l'ASL - Prestazione d'opera professionale in regime di parasubordinazione - Operatività del rapporto sul piano del diritto privato - Posizione dell'ente - Assenza di titolarità di poteri autoritativi al di fuori di quello di vigilanza - Conseguenze in ordine alla giurisdizione sulle controversie relative ai comportamenti dell'ente incidenti sul rapporto - Giurisdizione dell'A.G.O. - Con sindacabilità in funzione di eventuale disapplicazione di atti o provvedimenti dell'ente - Fattispecie in tema di trasferimento del medico dagli elenchi dei medici convenzionati di un comune ad altro comune della stessa ASL - E di conseguente cancellazione degli assistiti.
Stato
decisa il 1999-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531365-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE

I rapporti c.d. "convenzionali", instaurati tra i medici di medicina generale e gli enti preposti all'assistenza sanitaria, in base alle disposizioni dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, e disciplinati da accordi collettivi resi esecutivi con decreti del Presidente della Repubblica, hanno natura privatistica di rapporti di prestazione d'opera professionale, svolta con carattere di parasubordinazione. Con riferimento ad essi l'ente pubblico opera nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano da detta disciplina collettiva, senza essere titolare di alcun potere autoritativo (al di fuori di quello di sorveglianza) e senza poter incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti per il professionista dal suddetto rapporto, (definito dall'art. 1 dell'accordo collettivo reso esecutivo con d.P.R. n. 314 del 1990, come "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato"). Ne consegue che le iniziative ed i comportamenti delle parti di detto rapporto vanno valutati secondo i principi regolatori dell'esercizio della privata autonomia, e, pertanto, le controversie con le quali il medico lamenti la lesione, da parte dell'ente, delle proprie posizioni di diritto soggettivo appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che tale giurisdizione trovi deroga per il fatto che possa venire in discussione la legittimità di atti o provvedimenti amministrativi dell'ente, riguardo ai quali spetta all'A.G.O. il potere di sindacarne la legittimità ed eventualmente disapplicarli (alla stregua di tali principi le Sezioni Unite - sottolineando, peraltro, l'inerenza alla questione di merito e non alla questione di giurisdizione della fondatezza della prospettazione del medico - hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, relativamente alla controversia, con la quale un medico convenzionato, che, avendo ottenuto il trasferimento dagli elenchi dei medici convenzionati di un comune a quelli di altro comune nell'ambito territoriale di una stessa ASL, ed essendosi visto da quest'ultima cancellare tutti i suoi assistiti, nel presupposto che la scelta del medico di base debba avvenire nel comune di residenza degli assistiti, aveva chiesto il ripristino dell'iscrizione degli stessi, sostenendo che all'interno del territorio dell'ASL l'assistito possa liberamente scegliere il medico di base).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 314 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)