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Sez. L, Sentenza n. 5832 del 03/07/1987 (Rv. 454229 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE OVVERO A QUELLE DAVANTI ALLE COMMISSIONI CONCILIATIVE O RAGGIUNTE IN SEDE SINDACALE - ESCLUSIONE - OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454229-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 2113 COD. CIV. - APPLICABILITÀ ALLA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE OVVERO A QUELLE DAVANTI ALLE COMMISSIONI CONCILIATIVE O RAGGIUNTE IN SEDE SINDACALE - ESCLUSIONE - OSSERVANZA DELLE FORMALITÀ EX ART. 411 COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA.*

La disposizione dell'art. 2113 cod. civ., che prevede la impugnabilità delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro, derivanti da Disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di lavoro di cui all'art. 409 cod. proc. civ., non trova applicazione alle conciliazioni avvenute ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 cod. proc. civ., ossia alle conciliazioni raggiunte in Sede giudiziale, ovvero davanti alle commissioni conciliative istituite presso l'ufficio del lavoro ovvero in Sede sindacale, a prescindere dal rispetto, o meno, delle formalità previste dall'art. 411 cod. proc. civ. (deposito presso l'ufficio del lavoro; deposito presso la cancelleria della pretura) che perseguono finalità diverse ed ulteriori (garanzia della autenticità e dell'esecutività dell'accordo) rispetto a quella di assicurare che la conciliazione corrisponda ad una volontà non coartata del lavoratore. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che fosse impugnabile una conciliazione raggiunta in Sede sindacale, ma il cui verbale non era stato depositato presso l'ufficio del lavoro). (V 7092/83, mass n 431710).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 185, Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)