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Sez. L, Sentenza n. 7092 del 25/11/1983 (Rv. 431710 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INTERVENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO O DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1983-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431710-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - INTERVENTO DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO O DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE - FUNZIONE.*

Secondo l'apprezzamento dello stesso legislatore - implicito nelle Disposizioni dell'art. 3 d.l. 15 aprile 1948 n. 381, dell'art. 12 legge 22 luglio 1961 n. 628 e degli originari artt. 430 e 431 cod. proc. civ., come dei nuovi artt. 410 e 411 dello stesso codice, gli uni e gli altri richiamati, rispettivamente, dall'originario e dal nuovo testo dell'art. 2113 cod. civ. - l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro o della commissione provinciale di conciliazione e di per sè idoneo a sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro che rende sospette di prevaricazione da parte di quest'ultimo le transazioni o rinunzie intervenute nel corso del rapporto in ordine a diritti stabiliti da norme inderogabili. Detti organismi, infatti, adempiono il compito loro affidato dalla legge non solo quando, essendo ciò necessario, partecipino attivamente alla composizione delle contrastanti posizioni delle parti, ma anche quando, null'altro occorrendo nel caso specifico, riconoscano come espressione di una volontà non coartata del lavoratore, e conseguentemente registrino in un proprio atto, una composizione già dagli interessati delineata in trattative dirette. (Conf 2721/81, mass n 413484).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 410 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 430, Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST., Decreto Legge 15/04/1948 num. 381 art. 3, Legge 22/07/1961 num. 628 art. 12, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)