Sez. L, Sentenza n. 1379 del 29/01/2003 (Rv. 560134 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - CONFLITTI DI LEGGI | Principio generale vigente per tutte le fonti normative - Irretroattività - Sussistenza - Ipotesi eccezionali di retroattività - Previsione espressa o quanto meno non equivoca del legislatore - Necessità - Sussistenza - Fattispecie relativa alla ritenuta non retroattivà del D.M. 18 giugno 1988 ad un provvedimento di riclassificazione di una lavorazione da parte dell'INAIL.
FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA E LIMITI DELLA LEGGE NEL TEMPO - CONFLITTI DI LEGGI
In conseguenza del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'articolo 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, l'eventuale retroattività di una legge o di altra fonte normativa di grado inferiore deve risultare da una espressa o quanto meno non equivoca dichiarazione del legislatore, dovendosi ritenere, in caso di incertezza, che la norma non disponga che per l'avvenire e non abbia quindi effetto retroattivo (in applicazione di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito, che aveva escluso l'applicabilità, al provvedimento di riclassificazione di una lavorazione adottato dall'INAIL, del D.M. 18 giugno 1988, che ammetteva la ripetibilità di quanto prestato in eccesso, ritenendo che al rapporto, per il principio di irretroattività, si dovesse applicare il D.M. 10.12.1971, vigente all'epoca della prima denuncia di esercizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 12 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Costituzione art. 25 com. 2, DM Lavori pubblici 18/06/1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)