Sez. 5, Sentenza n. 17845 del 03/09/2004 (Rv. 576687 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istituzione di un nuovo ufficio tributario entro l'ambito territoriale precedente - Impugnativa di un atto emesso dall'ufficio preesistente - Proposizione nei confronti dell'ufficio di nuova istituzione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, in caso di istituzione di un nuovo ufficio tributario entro l'ambito territoriale precedente, l'impugnativa di un atto, emesso (o che si sarebbe dovuto emettere) dall'ufficio preesistente, proposta nei confronti dell'ufficio di nuova istituzione, non integra un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, riconducibile nello schema dell'art. 10 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, atteso che, indipendentemente dai decreti ministeriali intervenuti a regolare l'attività dei diversi uffici ed i loro rapporti con i contribuenti, una tale conclusione si porrebbe in contrasto con i più elementari criteri di affidamento, ora espressamente codificati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (in particolare, per il caso in esame, art. 5).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)