Sez. 5, Sentenza n. 27072 del 18/12/2006 (Rv. 595842 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - IN GENERE | Disciplina dettata dal d.P.R. n. 636 del 1972 - Copia destinata all'ufficio tributario - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, e con riguardo alla disciplina dettata dal d.P.R. n. 636 del 1972 (nella specie applicabile "ratione temporis"), la sottoscrizione della copia destinata all'ufficio tributario non è necessaria al fine della rituale presentazione del ricorso alla commissione tributaria di primo grado, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'originale a garantire la riferibilità del ricorso al soggetto che lo propone e non impedendo la sola mancanza di sottoscrizione della copia che questa possa assolvere lo scopo, cui è destinata, di rendere l'ufficio edotto del contenuto del ricorso per metterlo in condizione di esercitare il diritto di difesa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)