Sez. 1, Sentenza n. 7536 del 12/08/1997 (Rv. 506715 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - IN GENERE | Copia destinata all'Ufficio Tributario - Sottoscrizione - Omissione - Conseguenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la sottoscrizione della copia destinata all'Ufficio tributario non è necessaria al fine della rituale presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'originale a garantire la riferibilità del ricorso al soggetto che lo propone e non impedendo la sola mancanza di sottoscrizione della copia che questa possa assolvere lo scopo, cui è destinata, di rendere l'Ufficio edotto del contenuto del ricorso per metterlo in condizione di esercitare il diritto di difesa.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)