Sez. 1, Sentenza n. 16209 del 04/10/1978 Ud. (dep. 29/12/1978) Rv. 140678 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ESTREMI.*
Il divieto della reformatio in peius va riferito non alla pena base ma a quella che, in definitiva, e stata inflitta dal primo giudice e non concerne i singoli elementi che compongono la pena ed i calcoli effettuati per giungere ad essa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)