Sez. 5 - , Sentenza n. 13135 del 25/05/2018 (Rv. 648475 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE | Liti definite con sentenza passata in giudicato - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE
Il condono fiscale, ai sensi dell'art. 16 della l. n. 289 del 2002, presuppone la pendenza di una lite e, pertanto, è inammissibile in presenza di atti divenuti definitivi per effetto di sentenze passate in giudicato, in conformità alla "ratio" dell'istituto di recuperare risorse finanziare riducendo, al contempo, il contenzioso giudiziario, in applicazione dei principi espressi, rispettivamente, dagli artt. 81 e 111 Cost., i quali, peraltro, devono essere bilanciati con l'esigenza, derivante dagli artt. 3 e 53 Cost., di interpretare restrittivamente le norme in tema di condono, in quanto le stesse derogano al canone di uguaglianza nel trattamento fiscale dei cittadini rispetto alla capacità contributiva dei medesimi.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53, Costituzione art. 81, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)