Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11737 del 03/05/2019 (Rv. 653510 - 02)
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE | Passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ricorso per cassazione - Mera pubblicazione della sentenza che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso - Fondamento.
COSA GIUDICATA CIVILE - IN GENERE
La pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che rigetti o dichiari inammissibile il ricorso avverso la pronuncia che ha definito il giudizio presupposto determina "ipso facto" il passaggio in giudicato di tale pronuncia, senza che rilevi la pendenza del termine per impugnare la sentenza della Corte Suprema per revocazione, come previsto dall'art. 391 bis, comma 5, c.p.c., norma tutt'ora vigente, non essendo stata modificata sul punto nè dal d.lgs n. 40 del 2006, nè dal d.l. n. 168 del 2016 e dalla relativa legge di conversione n. 197 del 2016.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)