Sez. 1, Sentenza n. 7116 del 30/07/1997 (Rv. 506343 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione - Natura e carattere - Principio sancito dall'art. 324 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Principio sancito dall'art. 391 bis, terzo comma, cod. proc. civ. - Portata innovativa - Esclusione - Giudizi iniziati prima del 1 gennaio 1993 - Applicabilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
Con l'impugnazione per revocazione della sentenza della Corte di cassazione, risulta introdotto, ad opera delle sentenze della Corte costituzionale n. 17 del 1986 e n. 36 del 1991, un istituto del tutto estraneo al sistema normativo previgente, il quale ultimo individuava nella menzionata sentenza la fase terminale del processo. Ne consegue che non è a riguardo applicabile il principio sancito nell'art. 324 cod. proc. civ. (disposizione che, nello stabilire che non può ritenersi passata in giudicato la sentenza soggetta a revocazione, ai sensi dei nn. 4 e 5 dell'art. 395 cod. proc. civ., si riferisce alle sole sentenze di merito) e che il principio contenuto nel terzo comma dell'art. 391 bis cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 353 del 1990 (a norma del quale la pendenza del termine per la revocazione della sentenza della Corte di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con il ricorso per cassazione respinto) non ha portata innovativa e si applica anche ai giudizi iniziati prima del primo gennaio 1993.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 391, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)