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Sez. 6, Sentenza n. 6757 del 07/11/2013 Cc. (dep. 12/02/2014) Rv. 258992 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Processo penale - Collegio giudicante - Precedente applicazione di misura di prevenzione per lo stesso fatto da parte di uno dei componenti del collegio - Incompatibilità - Criteri valutativi - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258992-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

Ai fini della decisione sulla richiesta di ricusazione del componente di un collegio giudicante, proposta per avere lo stesso già valutato i medesimi fatti in sede di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti dell'imputato, è necessario verificare se il giudice ricusato abbia o meno espresso valutazioni in ordine all'esistenza del reato per cui è in corso il giudizio e con riferimento al medesimo soggetto, in conformità con quanto indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 283 del 2000. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato con rinvio la decisione impugnata che si era limitata ad evidenziare apoditticamente la differenza di scopi tra il procedimento di prevenzione e quello penale, senza compiere alcuna analisi in concreto del contenuto del provvedimento emesso dal giudice ricusato all'esito del giudizio sulla pericolosità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)