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Sez. 4, Sentenza n. 26670 del 15/02/2011 Cc. (dep. 07/07/2011) Rv. 250954 - 01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI | Processo - Collegio giudicante - Componenti che già hanno applicato misura di prevenzione - Stesso fatto - Ricusazione - Ordinanza - Criteri valutativi - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250954-01

GIUDICE - RICUSAZIONE - CASI

La decisione sulla richiesta di ricusazione dei componenti di un collegio giudicante, proposta per avere gli stessi valutato i medesimi fatti, ascritti all'imputato, in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, deve vagliare, in conformità a Corte cost., ord. n. 178 del 1999, se nel provvedimento avente ad oggetto l'irrogazione di detta misura quei giudici abbiano o meno già espresso valutazioni in ordine all'esistenza del reato per cui è in corso il giudizio. (Nella specie, il provvedimento della Corte d'Appello di rigetto dell'istanza di ricusazione, annullato con rinvio dalla S.C., si era limitato ad osservare apoditticamente che il procedimento di prevenzione ed il procedimento di merito avessero scopi differenti tali da non comportare pregiudizi in sede dibattimentale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)