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Sez. 2, Sentenza n. 4595 del 26/10/1977 (Rv. 388204 - 01)

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - PLURALITA DI ATTIVITA DI DIVERSA NATURA - CONFIGURABILITA DELLA COMUNIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388204-01

COMUNIONE TACITA FAMILIARE - IN GENERE - PLURALITA DI ATTIVITA DI DIVERSA NATURA - CONFIGURABILITA DELLA COMUNIONE - CONDIZIONI.*

Al fine della configurabilita di una comunione tacita familiare, ai sensi e sotto il vigore dell'art 2140 cod civ, estesa a piu attivita, di diversa natura, non e necessario che ciascuno dei membri del nucleo familiare si dedichi ad ognuna di dette attivita, essendo sufficiente che queste, quale che sia la ripartizione di compiti e funzioni, in relazione ad attitudini e capacita individuali, si ricolleghino tutte ad un'inscindibile comunanza di interessi e di scopi, si da confluire, con i rispettivi proventi e spese, nel patrimonio posseduto e gestito 'pro indivisò, senza Obbligo di rendiconto. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che una comunione tacita familiare, sorta per la conduzione di fondo agricolo, si fosse successivamente estesa ad un Esercizio di macelleria, gestito da uno soltanto dei componenti della famiglia, in considerazione del fatto che l'Esercizio medesimo era stato acquistato con fondi comuni, ed aveva prodotto utili messi a disposizione di tutta la collettivita. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta detta statuizione). (V 2484/69, mass n 342015; (V 3021/58; (V 1835/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)