Sez. 1, Sentenza n. 2484 del 05/07/1969 (Rv. 342015 - 01)
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - ATTIVITA ECONOMICHE DIVERSE DALL'AGRICOLTURA - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA.*
COMUNIONE TACITA FAMILIARE - ATTIVITA ECONOMICHE DIVERSE DALL'AGRICOLTURA - AMMISSIBILITA - DISCIPLINA.*
La comunione tacita familiare puo costituirsi anche quando l'attivita comune sia diversa da quella agricola, e trae, in tal caso, la sua regolamentazione giuridica dalle norme che disciplinano la comunione e la societa semplice, nei limiti in cui esse sono compatibili con le peculiari caratteristiche dell'istituto predetto. (sulla prima parte, V. 903-69, massima n.339274 2725-67, massima n.330219 624-66, massima n.321240 253-66, massima n.320471 727-64, 1261-60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2140
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)