diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 15/09/1986 (Rv. 448099 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - NATURA - FUNZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448099-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - NATURA - FUNZIONE - LIMITI.*

La consulenza tecnica costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni di scienza specialistica, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire l'inerzia delle parti stesse, sia per quanto riguarda la ricerca, al di fuori del processo, degli elementi da porre a sostegno delle rispettive pretese, sia per quanto riguarda l'introduzione strumentale di essi nel processo, mediante le opportune deduzioni e produzioni probatorie, e cioè attraverso un'opera di selezione e di elezione che, essendo propria della parte interessata, non può essere demandata all'organo ausiliario del giudice, in quanto tale imparziale. (V 5914/81, mass n 416679; (V 5806/79, mass n 402458).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)