Sez. 1, Sentenza n. 5914 del 09/11/1981 (Rv. 416679 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - DETERMINAZIONE CON RIFERIMENTO ALL'ESITO FINALE DELLA LITE.*
Ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata, in base al principio della "causalità", in quella che lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo. Tale accertamento va compiuto dal giudice di merito nell'ambito di una valutazione globale ed unitaria rapportata al risultato finale della lite e non alle singole questioni trattate (nella specie il giudice di appello aveva confermato la sentenza di primo grado con correzione dei motivi). (V 3010/79, mass n 399350; (V 2200/76, mass n 380994; (V 2255/75, mass n 376058; (V 3030/73, mass n 366749).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)