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Sez. 6, Sentenza n. 15673 del 19/12/2011 Ud. (dep. 23/04/2012) Rv. 252581 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA | Revoca di prova testimoniale già ammessa - Censurabilità in Cassazione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252581-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA ASSUNZIONE DI PROVA DECISIVA

La parte che intende censurare con ricorso per cassazione l'ordinanza del giudice che, all'esito dell'istruttoria, abbia revocato una prova testimoniale già ammessa è tenuta, in ossequio al principio di specificità di all'art. 581, comma primo, lett. c). cod. proc. pen., a spiegare il livello di decisività delle prove testimoniali che il giudice ha ritenuto superflue. (Nella specie, la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte si limitava ad affermare che la testimonianza revocata sarebbe stata "potenzialmente contrastante" con quelle assunte).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)