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Sez. 6, Sentenza n. 13792 del 06/10/1999 Ud. (dep. 01/12/1999) Rv. 215281 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - REVOCA | Prove a discarico - Ammissione - Potere di revoca del giudice - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215281-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - AMMISSIONE DELLE PROVE - REVOCA

In tema di provvedimenti del giudice in ordine alla prova, il diritto dell'imputato all'ammissione delle prove a discarico, di cui all'art. 495, comma secondo, cod. proc. pen., va coordinato con il potere attribuito al giudice dal comma quarto del medesimo articolo di revocare l'ammissione di prove che risultino "superflue". Tale potere, esercitato dal giudice sulla base delle risultanze della istruttoria dibattimentale, è ben più ampio di quello che al medesimo è riconosciuto all'inizio del dibattimento, fase processuale caratterizzata dalla normale "verginità conoscitiva" dell'organo giudicante rispetto alla regiudicanda e pertanto regolata dal più restrittivo canone di cui all'art. 190, comma primo, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 495, comma primo, dello stesso codice, in base al quale, stante il diritto delle parti alla prova, il giudice può non ammettere le sole prove vietate dalla legge o quelle che "manifestamente" risultino superflue o irrilevanti. Ne consegue che la censura di mancata ammissione di una prova decisiva si risolve, una volta che il giudice abbia indicato in sentenza le ragioni della revoca della prova già ammessa, in una verifica della logicità e congruenza della relativa motivazione raffrontata al materiale probatorio raccolto e valutato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 190 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. D, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 com. 1 lett. D

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)