Sez. 3, Sentenza n. 3691 del 15/02/2011 (Rv. 617295 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - DEPOSITO DELLA CITAZIONE E DELLA RISPOSTA | Onere di depositare l'atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica - Contenuto - Originale dell'atto - Necessità - Esclusione - Deposito di copia - Improcedibilità - Esclusione - Mera irregolarità - Sanatoria - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DOMANDA - DEPOSITO DELLA CITAZIONE E DELLA RISPOSTA
Nel giudizio di revocazione, l'art. 399 cod. proc. civ. stabilisce, a pena di improcedibilità, l'onere per la parte, tra l'altro, di depositare l'atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; a tal fine, in assenza di un'espressa indicazione legislativa circa la necessità che il deposito avvenga o meno in originale, deve ritenersi che l'avvenuto deposito di una copia di detta citazione costituisca una mera irregolarità non lesiva dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia ed originale e quest'ultimo venga poi depositato all'udienza di comparizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 399
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)