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Sez. U, Sentenza n. 421 del 25/01/1989 (Rv. 461542 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA - CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA DI AMMORTAMENTO - MANCATA FISSAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE AD OPERA DELL'ISTITUTO CONCEDENTE - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461542-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA - CANONI DI LOCAZIONE - QUOTA DI AMMORTAMENTO - MANCATA FISSAZIONE DA PARTE DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE AD OPERA DELL'ISTITUTO CONCEDENTE - ILLEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di Determinazione dei canoni di locazione per gli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica, nella disciplina di cui al d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 ed alla legge 8 agosto 1977 n. 513, la mancata fissazione, da parte del ministero dei lavori pubblici, della quota di ammortamento, secondo la previsione dell'art. 19 lett. A) di detto decreto del 1972, non rende di per sè illegittimo il provvedimento con il quale l'istituto concedente abbia quantificato il canone calcolando anche detta quota, poiché l'art. 22 della citata legge del 1977 supplisce all'indicata carenza, stabilendo direttamente pure l'ammontare della quota medesima, con la precisazione che restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP, ove d'importo superiore a quello risultante dalla sua applicazione. (V 4856/85, mass n 442249).*

Riferimenti normativi: DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 19, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)