diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 4856 del 08/10/1985 (Rv. 442249 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA ASSEGNATARIO IN LOCAZIONE SEMPLICE E ISTITUTO ASSEGNANTE - ADEGUAMENTO DEL CANONE - DISCIPLINA PRECEDENTE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 - QUESTIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1985-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442249-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA ASSEGNATARIO IN LOCAZIONE SEMPLICE E ISTITUTO ASSEGNANTE - ADEGUAMENTO DEL CANONE - DISCIPLINA PRECEDENTE ALLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457 - QUESTIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

La controversia vertente fra l'assegnatario in locazione semplice di un alloggio economico e popolare e l'istituto assegnante, con riguardo ad adeguamenti del canone nel vigore della disciplina di cui al d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 ed alla legge 8 agosto 1977 n. 513 (prima cioè delle nuove Disposizioni introdotte dalla legge 5 agosto 1978 n. 457), investe posizioni di diritto soggettivo acquisite nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, e spetta, quindi, alla giurisdizione del giudice ordinario, tenuto conto che le decisioni degli istituti autonomi per le case popolari in tema di quantificazione dei canoni, a norma dell'art. 19 del citato d.P.R. n. 1035 del 1972, richiedono determinate procedure, nonché, per alcune componenti dei canoni stessi, l'intervento (triennale) del ministro dei lavori pubblici, e che l'art. 22 della successiva legge n. 513 del 1977, oltre che convalidare i provvedimenti fino allora adottati in via provvisoria dagli istituti medesimi (stante la Mancanza del predetto intervento ministeriale), pone direttamente i criteri per la fissazione dei canoni, con la conseguenza che, per l'intero arco di tempo sopra specificato, la conformità alle predette leggi delle deliberazioni dell'istituto assegnante resta sindacabile dal giudice ordinario, sia pure al limitato fine della loro eventuale disapplicazione a tutela di quei diritti soggettivi. (V 4193/78, mass n 393819).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., DPR 30/12/1972 num. 1035 art. 19, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 22 CORTE COST., Legge 05/08/1978 num. 457 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)