diritto.io

Sez. 6 - 1, Sentenza n. 13917 del 07/07/2016 (Rv. 640360 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notifica del ricorso a mezzo PEC - Mancata previsione di una nuova notifica in caso di intrusione da parte di terzi nell'"account" di posta elettronica del resistente - Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità - Ragioni - Onere del resistente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella postale certificata - Contenuto.
Stato
decisa il 2016-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640360-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In tema di notifica telematica del ricorso di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, l.fall. - nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012 - nella parte in cui non prevede una nuova notifica dell'avviso di convocazione in caso di accertata aggressione ad opera di esterni all'"account" di posta elettronica del resistente: quest'ultimo, infatti, tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC, ha il dovere di assicurarsi del corretto funzionamento della propria casella postale certificata e di utilizzare dispositivi di vigilanza e di controllo, dotati di misure anti intrusione, oltre che di controllare prudentemente la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 16 com. 6, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)