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Sez. 1, Sentenza n. 17946 del 13/09/2016 (Rv. 641370 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notifica del ricorso di fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Modalità.
Stato
decisa il 2016-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641370-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE

In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 com. 3, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 5, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 17 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)