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Sez. 1, Sentenza n. 9404 del 17/12/1987 (Rv. 456539 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - CESSIONE AUTONOMA DEL MARCHIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456539-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - USURPAZIONE, CONTRAFFAZIONE, IMITAZIONE, REGISTRAZIONE, TRASFERIMENTO - CESSIONE AUTONOMA DEL MARCHIO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La disposizione, contenuta nell'art. 15 del R.d. 21 giugno 1942 n. 929, secondo la quale la cessione del marchio già registrato non può avvenire se non in dipendenza del trasferimento dell'azienda o di un ramo particolare di questa, è rivolta ad assicurare l'esigenza del mercato di contare sulla continuità del rapporto tra marchio ed impresa. Pertanto detta disposizione non trova applicazione, sicché è consentito l'autonomo trasferimento del marchio, allorquando l'originario titolare del marchio stesso non abbia fabbricato o messo in commercio prodotti contrassegnati con quel marchio, non essendovi in questo caso tutela del consumatore da salvaguardare. (V 2688/67, mass n 330145, sulla seconda parte; (V 286/60; (V 3483/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2573, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)