Sez. 1, Sentenza n. 2688 del 06/11/1967 (Rv. 330145 - 01)
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI: PROPRIETA INDUSTRIALE) - CESSIONE (TRASFERIMENTO DEL MARCHIO) - TRASFERIMENTO DELL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO ACCOMPAGNATA DALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO NONCHE DEGLI ELEMENTI AZIENDALI A CIO NECESSARI - VALIDITA.*
IMPRESA E IMPRENDITORE - SEGNI DI INDIVIDUAZIONE E DISTINZIONE - MARCHIO (BENI IMMATERIALI: PROPRIETA INDUSTRIALE) - CESSIONE (TRASFERIMENTO DEL MARCHIO) - TRASFERIMENTO DELL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO ACCOMPAGNATA DALLA CESSIONE DEL DIRITTO DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO NONCHE DEGLI ELEMENTI AZIENDALI A CIO NECESSARI - VALIDITA.*
Il precetto contenuto negli artt. 2573 cod. civ. e 15 del R.d. 21 giugno 1942 n.929, secondo cui il diritto esclusivo all'uso del marchio non puo essere trasferito se non con l'azienda o con un ramo particolare di questa, e osservato anche quando il titolare del marchio, nel cedere il diritto all'uso esclusivo del medesimo, abbia ceduto altresi, il diritto di fabbricazione e vendere in esclusiva il corrispondente prodotto, cosi come ideato ed attuato sulla sua azienda, con contemperanza cessione di quei particolari elementi che siano eventualmente indispensabili per la realizzazione di quel prodotto. Una siffatta cessione - che si concreta in un trasferimento di specifica organizzazione produttiva, qualificabile come ramo di azienda garantisce la persistente corrispondenza del marchio ai requisiti essenziali dei prodotti cui si riferisce, in modo da evitare la possibilita di confusione o inganno, e rappresenta cosi un'idonea garanzia per la tutela della buona fede dei consumatori, alla quale mirano le Disposizioni dell'art. 2573 cod.civ. e degli artt. 11 e 15 del citato decreto del 1942. (la S. C. ha rilevato che nella specie era stato ceduto non solo il diritto di uso esclusivo del marchio, ma anche quello di produrre e vendere i corrispondenti prodotti, per la cui realizzazione era sufficiente la conoscenza della formula chimica segreta).. (Cfr. 2165-65, 2194-58, 1173-57).*
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1942 num. 929 art. 15, Cod. Civ. art. 2573, Legge 21/06/1942 num. 929 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)