Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 19/06/1997 Cc. (dep. 16/07/1997) Rv. 208403 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Competenza per territorio - Criteri di individuazione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'attribuzione di competenza compiuta dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen. in favore del tribunale di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, deve intendersi derogata, in materia di affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, in favore del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, a norma del comma secondo dell'articolo 47-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), il quale a sua volta, mediante richiamo al comma terzo, indica appunto, come competente il tribunale di sorveglianza del luogo in cui risiede il P.M. investito dell'esecuzione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)