Sez. 1, Sentenza n. 41732 del 06/10/2004 Cc. (dep. 26/10/2004) Rv. 229817 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - competenza per territorio | Affidamento in prova in casi particolari - Competenza del tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. investito dell'esecuzione - Sussistenza.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - competenza per territorio
In tema di affidamento in prova in casi particolari, a norma dell'art.94 d.P.R. n. 309 del 1990, il quale richiama i commi terzo e quarto, ma non il comma primo del precedente art. 91, la competenza a provvedere spetta in ogni caso - secondo il modello dell'ora abrogato art.47-bis dell'ordinamento penitenziario - al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'organo del P.M. investito dell'esecuzione, indipendentemente dalla circostanza che il condannato si trovi ancora in libertà o sia detenuto in un istituto penitenziario, in quanto la disciplina dettata dal citato decreto presidenziale costituisce una normativa speciale, non modificata dalla legge n. 165 del 1998, e quindi prevale, anche in assenza di una clausola derogatoria, sul criterio generale stabilito dall'art. 677, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 91 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)