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Sez. 3, Sentenza n. 2998 del 16/05/1984 (Rv. 435041 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA - AVVENUTA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO STESSO - INAMMISSIBILITÀ DI ESSO - AVVENUTA DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IMPROCEDIBILITÀ - PRODUZIONE IN CASSAZIONE DELLO ATTO TRANSATTIVO - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435041-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - TRANSAZIONE DELLA CONTROVERSIA - AVVENUTA PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO STESSO - INAMMISSIBILITÀ DI ESSO - AVVENUTA DOPO LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO - IMPROCEDIBILITÀ - PRODUZIONE IN CASSAZIONE DELLO ATTO TRANSATTIVO - AMMISSIBILITÀ.*

La transazione della controversia - la quale fa venir meno l'interesse al relativo giudizio - determina l'inammissibilità del ricorso per Cassazione, se conclusa prima della presentazione dello stesso; mentre, se intervenuta successivamente, ne determina l'improcedibilità, in quanto impedisce la prosecuzione del giudizio. Il relativo atto transattivo può essere prodotto nel giudizio di Cassazione, rientrando nell'eccezione al generale divieto di produzioni di Atti e documenti stabilito dall'art. 372 cod. proc. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)