Sez. 1, Sentenza n. 263 del 01/02/1974 (Rv. 367897 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MISURA - PARAMETRI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - RESPONSABILITA DELLO SCIOGLIMENTO - RILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - MISURA - PARAMETRI - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CONIUGI - RESPONSABILITA DELLO SCIOGLIMENTO - RILEVANZA.*
La considerazione comparativa delle condizioni dei coniugi riguardante in funzione delle perdite economiche che il divorzio comporta, influisce non solo sull'attribuzione ma anche sulla misura dell'assegno che il giudice puo disporre a favore di uno di essi. Analogamente, le ragioni della decisione, e quindi le responsabilita per l'irrimediabile rottura dell'associazione coniugale, se normalmente fungono da parametro di commisurazione dell'assegno stesso, possono al limite essere valorizzate dal giudice per operare una riduzione di esso fino a vanificarlo, risolvendosi in criterio di attribuzione.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)