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Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 20/04/1994 (Rv. 486308 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Acquisizione dell'autorizzazione non tempestivamente prodotta - Potere del collegio in primo o secondo grado - Esercizio - Restituzione degli atti al giudice istruttore fin dopo la deliberazione della sentenza ma prima del suo deposito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1994-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486308-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici

Il collegio, in primo grado o in appello, può disporre, ex art. 182 secondo comma cod. proc. civ., l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente pubblico a stare in giudizio, non tempestivamente prodotta, e, a tal fine, è legittimato alla restituzione degli atti al giudice istruttore, anche successivamente alla deliberazione della sentenza, che risulta in tal guisa revocata, e prima del deposito della medesima, che ne segna la giuridica esistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)