Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 20/04/1994 (Rv. 486308 - 01)
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Acquisizione dell'autorizzazione non tempestivamente prodotta - Potere del collegio in primo o secondo grado - Esercizio - Restituzione degli atti al giudice istruttore fin dopo la deliberazione della sentenza ma prima del suo deposito - Ammissibilità.
Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici
Il collegio, in primo grado o in appello, può disporre, ex art. 182 secondo comma cod. proc. civ., l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ente pubblico a stare in giudizio, non tempestivamente prodotta, e, a tal fine, è legittimato alla restituzione degli atti al giudice istruttore, anche successivamente alla deliberazione della sentenza, che risulta in tal guisa revocata, e prima del deposito della medesima, che ne segna la giuridica esistenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)