Sez. 3, Ordinanza n. 10086 del 24/07/2001 (Rv. 548448 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti del consumatore - Clausola contrattuale prevedente un foro diverso da quello di residenza o di domicilio elettivo del consumatore - Nuova disciplina dettata dall'art. 1469 - bis, terzo comma, n. 19 cod. civ. - Presunzione di vessatorietà - Sussistenza - Introduzione di un foro esclusivo per il consumatore - Esclusione - Inefficacia della clausola vessatoria - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ..
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
L'art. 1469 - bis, terzo comma, n. 19, cod. civ., introdotto con l'art. 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, non fissa - a differenza di quanto altrove espressamente stabilito dal legislatore (art. 12 D.Lgs. n. 50 del 1992; art. 10 D.Lgs. n. 427 del 1998 - un foro esclusivo per il consumatore, ma si limita a presumere vessatoria, fino a prova contraria, la clausola con cui si stabilisca come sede del foro competente sulla controversia una località diversa da quella di residenza o di domicilio elettivo del consumatore; ne consegue che, stante l'inefficacia di detta clausola e l'efficacia per il resto del contratto ("ex" art. 1469 - quinquies cod. civ.), divengono pienamente operativi i fori generali, di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ., ed il foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione, di cui all'art. 20 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis com. 3 n. 19, Legge 06/02/1996 num. 52 art. 25, Decreto Legisl. 15/01/1992 num. 50 art. 12, Decreto Legisl. 09/11/1998 num. 427 art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1469 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)