Sez. 1, Sentenza n. 11282 del 28/08/2001 (Rv. 549084 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Contratti stipulati tra consumatori e professionisti - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro del consumatore (art. 1469 bis n. 19 cod. civ.) - Limiti temporali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, la disposizione dettata, in tema di competenza territoriale, dall'art. 1469 bis, n. 19 cod. civ. - a mente del quale la competenza a conoscere dell'eventuale controversia insorta tra le parti si radica presso l'autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore - si applica, attesane la natura processuale, anche ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma concernenti rapporti sorti precedentemente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1469 bis n. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)