Sez. 5, Sentenza n. 17202 del 28/07/2006 (Rv. 592318 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Difesa affidata a più avvocati - Impedimento fisico di un difensore ed impedimento professionale di un altro - Rinvio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE
Nel caso in cui una parte abbia conferito incarico a più avvocati di difenderla nel giudizio di cassazione, il certificato impedimento fisico di uno di essi, colpito da infermità temporaneamente invalidante, e l'impedimento professionale dell'altro, impegnato nella concomitante trattazione di un'altra causa, non giustificano il rinvio dell'udienza di discussione, e ciò non tanto in ragione dell'officialità del giudizio di legittimità, il cui svolgimento non è condizionato alla partecipazione dei difensori all'udienza di discussione, quanto in considerazione della possibilità che la difesa sia svolta dall'avvocato non affetto da malattia, il cui impedimento non assurge alla medesima legittimità e rilevanza di quello fisico, dipendendo unicamente dall'organizzazione professionale di detto difensore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 379 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)