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Sez. 5, Sentenza n. 5476 del 29/02/2008 (Rv. 602236 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Giudice tributario avente giurisdizione sulla domanda - Questioni integranti antecedente logico della decisione e costituenti oggetto di separato giudizio civile - Dovere di definizione delle stesse da parte del giudice tributario - Sussistenza - Fattispecie in materia di qualità di erede.
Stato
decisa il 2008-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602236-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In tema di questione pregiudiziale, oggetto di giudizio avanti al giudice civile ordinario, sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il cui art. 2, terzo comma (nel testo introdotto dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448), nell'affidare al predetto giudice la risoluzione in via incidentale di ogni questione da cui dipenda la decisione delle controversie rientranti nella sua giurisdizione, con le eccezioni previste all'art. 39 del citato d.lgs., riveste natura esplicativa di regole generali presenti nell'ordinamento, tra le quali v'è anche il divieto di sospensione del giudizio tributario in attesa della risoluzione delle questioni stesse che sono normalmente devolute alla cognizione di altri giudici. (Nella specie, con riguardo all'impugnativa dell'avviso di liquidazione dell'imposta di successione, la S.C. ha cassato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva omesso di pronunziare incidentalmente sulla questione pregiudiziale attinente alla affermata qualità di erede della contribuente, sul solo presupposto che nel giudizio civile pendente non si era formato il giudicato su tale qualità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Legge 28/12/2001 num. 448 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)