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Sez. 1, Sentenza n. 12244 del 20/08/2003 (Rv. 566058 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Circolazione di veicolo con cronotachigrafo non funzionante - Tempestiva riparazione del guasto, ai sensi del settimo e nono comma dell'art. 179 cod. strada - Già consumata violazione dei commi secondo e terzo - Relativa responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566058-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto di cose, la tempestiva riparazione del guasto del cronotachigrafo, ai sensi dei commi settimo e ottavo dell'art. 179 cod. strada, non esclude - attesa la espressa salvezza prevista nel primo di essi - la responsabilità del trasgressore per la già consumata violazione dei commi secondo e terzo dello stesso articolo (relativi alla circolazione del veicolo con cronotachigrafo non funzionante), ma vale ad evitare il fermo amministrativo del veicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 179, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 179

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)