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Sez. 1, Sentenza n. 1979 del 11/02/2003 (Rv. 560370 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Circolazione di veicolo con cronotachigrafo non funzionante - Art. 179, commi settimo e ottavo, c.s. - Obbligo di riparazione durante il percorso - Portata - Richiamo all'art. 16 Reg. CEE n. 3821 del 1985 - Ordinanza - ingiunzione di pagamento - Opposizione - Mancato accertamento da parte del giudice della sussistenza dei presupposti di detto obbligo - Sentenza di rigetto - Difetto di motivazione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560370-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di disciplina della circolazione stradale di mezzi di autotrasporto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 3821 del 1985 - che, in forza della portata del richiamo contenuto nel comma ottavo dell'art. 179 del codice della strada, trova applicazione nel periodo di dieci giorni dalla diffida - prevista dal comma settimo dello stesso articolo - con la quale l'agente che ha accertato la circolazione del veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante, ingiunge al conducente di regolarizzare la strumentazione - , l'obbligo della riparazione durante il percorso sussiste esclusivamente nella ipotesi in cui il ritorno alla sede non possa essere effettuato che dopo un periodo superiore ad una settimana a decorrere dal giorno del guasto o della constatazione del funzionamento difettoso. Ne consegue che risulta viziata da difetto di motivazione la sentenza con la quale il giudice di merito rigetta l'opposizione alla ordinanza ingiunzione di pagamento irrogata per violazione del citato art. 179 c.s. in relazione alla mancata riparazione durante il percorso, senza accertare la sussistenza del suddetto presupposto oggettivo per l'applicazione della sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 179, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 179, Regolam. Comunitario del 1985 num. 3821 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)