Sez. L, Sentenza n. 7118 del 06/07/1990 (Rv. 468155 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - RISCATTO DELLE CONCESSIONI FERROVIARIE GESTITE DALLA SOCIETÀ FERROVIE DEL SUD CON RILIEVO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI INTEGRATIVI ED ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 111 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE - RISCATTO DELLE CONCESSIONI FERROVIARIE GESTITE DALLA SOCIETÀ FERROVIE DEL SUD CON RILIEVO DEI SERVIZI AUTOMOBILISTICI INTEGRATIVI ED ASSUNZIONE DIRETTA DEL SERVIZIO - DISCIPLINA EX ART. 111 COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Il decreto 20 settembre 1985, emesso dal ministro dei trasporti di concerto con il ministro del tesoro, per il riscatto delle concessioni ferroviarie gestite dalla società ferrovie del Sud - est, con contestuale rilievo dei servizi automobilistici integrativi ed assunzione diretta del servizio, realizza una successione a titolo particolare della gestione commissariale governativa alla suddetta società concessionaria, cui, agli effetti processuali, sono applicabili le Disposizioni dell'art. 111 cod. proc. civ., ivi compresa quella del quarto comma, che assoggetta espressamente agli effetti della sentenza anche il successore a titolo particolare. Quest'ultimo ha, pertanto, il potere di impugnare la sentenza emessa nei confronti del suo dante causa, assumendo in proprio la qualità di parte, e, quindi, senza che la vicenda del diritto di impugnazione del dante causa stesso influiscano su detto potere: consegue che il detto successore il quale non abbia ricevuto la notificazione della sentenza di appello, può proporre ricorso per Cassazione nel termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., ancorché la sentenza sia stata notificata al dante causa e questi sia decaduto dal diritto di impugnare per non avere ricorso entro il termine breve di cui all'art. 325 stesso codice. (V 5183/88, mass n 459909; (V 1842/82, mass n 419693; (V 686/79, mass n 396845).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 22/12/1984 num. 837 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)