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Sez. 2, Sentenza n. 1848 del 23/03/1982 (Rv. 419693 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA - MANCATO INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419693-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA - SUCCESSORE A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA - MANCATO INTERVENTO NEL GIUDIZIO DI MERITO - IRRILEVANZA.*

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso, avendo, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., un autonomo diritto di impugnare la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa, è legittimato a proporre ricorso per Cassazione anche se non sia intervenuto nel giudizio di merito. (V 3527/79, mass n 399948; (Conf 686/79, mass n 396845; (Conf 583/72, mass n 356621).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)